Con Provvedimento del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha approvato l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
La documentazione, comprensiva anche di una guida operativa, è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La presentazione dell’istanza potrà avvenire anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare, ordinariamente, fra il 15 giugno e il 13 agosto.
Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica che abbiano conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
A chi non spetta Il contributo a fondo perduto:
• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) 7 Contributo a fondo perduto – GIUGNO 2020 • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CASI PARTICOLARI Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente: a) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo b) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
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